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Contributi per abbattimento barriere architettoniche

La Legge Regionale n. 6 del 20 febbraio 1989, ha dettato norme operative e tecniche, per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche sia nel settore privato che nel settore pubblico in Lombardia.

Dal 1989 i nuovi edifici avrebbero dovuto rispettarle. Da allora furono assegnati fondi affinché potessero essere eliminate le barriere negli edifici già esistenti.

Dal 2008, grazie all’art. 3 della Legge Regionale n. 5, viene regolamentata la possibilità di richiedere contributi anche su edifici costruiti dopo tale data, ma solo a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

 

Chi ha diritto ai contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche ?

Tutte le persone con disabilità, più o meno grave, riconosciuta dal INPS hanno diritto a far richiesta di fondi per abbattimento delle barriere architettoniche.

In cosa consistono i lavori di abbattimento barriere architettoniche ?

I lavori che rientrano nel contributo sono lavori per migliorare l’accessibilità e la funzionalità di beni e proprietà private o comuni, come ad esempio il portoncino d’ingresso di un condominio residenziale, le dimensioni del ascensore già esistente, l’installazione di un nuovo ascensore o servo scala, la formazione di una rampa d’accesso ad un parco comunale, ecc.

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

  • parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento).

Il contributo sarà erogato:

  • in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28
  • aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42
  • di un ulteriore 5% per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 (contributo massimo di € 7.101,28).

Importi aggiornati al 2010 (D.D.S. 15 dicembre 2009, n. 14032).

Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).

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