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L’approvazione del Biotestamento è un traguardo per l’Italia ?
Nella scorsa settimana in Italia è stata approvata in via definitiva al Senato la legge “biotestamento”.
Le “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” sul testamento biologico.
Sul tema fine vita e dignità della persona in tutte le fasi bisogna parlarne, non schierarsi questo è il parere di molti. E’ una questione di dignità e di rispetto della volontà quando è espressa nel pieno delle facoltà.
L’Avvocato e Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo commenta la recente approvazione della legge del biotestamento: “Questa normativa assicura la libertà di rifiutare dei trattamenti sanitari in linea con le tutele costituzionali, secondo cui: “La libertà personale è inviolabile ed inoltre nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Di cosa parla la legge sul biotestamento approvata definitivamente dal Parlamento:
IL CONSENSO INFORMATO
Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.
I MINORI
Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”.
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Ogni “persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le disposizioni anticipate di trattamento sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il decreto di legge, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.
PIANIFICAZIONE DELLE CURE
Nella relazione tra medico e paziente “rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
L’ITER
Il provvedimento è stato approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l’esame in commissione al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l’invio in Aula del testo senza relatore.