Bagno disabili: le dimensioni minime previste per legge
Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo. Un bagno progettato con criteri di accessibilità non è soltanto un obbligo normativo, ma una condizione fondamentale per migliorare la qualità della vita di chi presenta difficoltà motorie temporanee o permanenti.
Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società. Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge. I servizi igienici pubblici o privati, spesso rivelano notevoli impedimenti per le persone con ridotta mobilità. Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti. Il provvedimento fa parte del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 236 sancito dalla Legge n° 13 del 9 gennaio 1989 e si compone di precise indicazioni tecniche che riguardano sia gli edifici pubblici che quelli privati.
Vediamo allora cosa dice la normativa e quali sono le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.
DM 236/89 e l’abbattimento delle barriere architettoniche nel bagno per persone disabili
Con la Legge n° 13 del 1989 vengono chiarite le disposizioni atte a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero quegli ostacoli che impediscono la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini.
Il DM 236/89, che ha fatto seguito a questa legge, contiene nel dettaglio tutte le prescrizioni tecniche da seguire nella costruzione e nella ristrutturazione dell’edilizia pubblica e privata per garantire l’inclusività.
I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti. Vediamo brevemente in cosa consiste ognuno di essi.
- Accessibilità: si intende la possibilità concreta per le persone disabili di accedere senza difficoltà in un edificio e nelle sue singole unità immobiliari e di fruire di ogni spazio, in adeguate condizioni di autonomia e sicurezza.
- Adattabilità: si riferisce, invece, alla possibilità di garantire nel tempo l’opportunità di modificare uno spazio preesistente (adattarlo, appunto) per renderlo adeguato alle esigenze delle persone con ridotta mobilità.
- Visitabilità: infine, si fa riferimento alla possibilità per le persone con ridotta capacità motoria di accedere a tutti gli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico, nel rispetto dei parametri tecnici e delle dimensioni delle strutture che tengano conto dello spazio di manovra necessario per gli spostamenti con la carrozzina.
Il Decreto, inoltre, stabilisce anche i parametri tecnici e le dimensioni minime del bagno per persone disabili.
Norme per bangi per disabili: pubblici e privati
La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private. Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo. Vediamo ora le principali differenze tra i bagni per disabili negli spazi pubblici e quelli nelle abitazioni private.
Bagni accessibili nelle abitazioni private
Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona. Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche. Tra queste rientrano il posizionamento corretto dei sanitari, l’eventuale rinforzo delle pareti per l’installazione futura di maniglioni di sostegno, l’altezza adeguata del lavabo e lo spazio di manovra per una carrozzina. Scelte accorte fin dall’inizio consentono di intervenire successivamente con facilità, rendendo il bagno realmente accessibile senza dover ricorrere a interventi invasivi.
Bagni accessibili negli spazi pubblici
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. 503/1996, le norme UNI 11064 e i regolamenti edilizi comunali, che definiscono in modo dettagliato come progettare spazi pienamente accessibili.
In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno. È inoltre richiesta l’installazione di maniglioni in punti strategici, come accanto al WC, alla doccia e vicino all’ingresso, per offrire supporto e sicurezza nei trasferimenti.
Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza. Infine, l’intero ambiente deve essere progettato per garantire autonomia e accesso sicuro a tutti gli utenti, contribuendo a creare spazi realmente inclusivi e privi di barriere.
Bagno per persone disabili: le dimensioni minime previste dalla normativa
Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6. Nello specifico, si prevede:
- che il bagno per persone disabili abbia una dimensione minima di 180 x 180 cm, con l’indicazione di aumentarne le dimensioni dove possibile.
- uno spazio minimo di 100 cm da destinare all’accostamento della sedia a rotelle e allo spostamento verso il WC. Quest’ultimo deve distare almeno 40 cm dalla parete laterale e il bordo anteriore deve risultare a 45-50 cm dal calpestio;
- uno spazio minimo di 140 cm per facilitare l’accesso in vasca;
- la distanza di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, il quale deve essere preferibilmente a colonna e avere il piano a 80 cm dal pavimento;
- in presenza di una doccia, questa deve essere dotata di piatto a filo pavimento, appositi sedili e doccetta a telefono.
Per garantire tutte le opportune manovre di una sedia a rotelle e l’utilizzo dei sanitari, è invece necessario fare riferimento all’ dedicato al bagno per persone disabili.
L’articolo in questione, infatti, chiarisce tutti gli accorgimenti da applicare a una stanza da bagno perché sia fruibile in totale autonomia e sicurezza per una persona con ridotta mobilità.
Alcuni di questi accorgimenti riguardano lo spazio tra i sanitari destinato all’accostamento laterale della carrozzina al WC, al bidet, alla doccia o al lavandino in modo da consentire a una persona disabile il trasferimento agevole dalla sedia al sanitario e viceversa.
In questo senso, si fa riferimento anche all’utilizzo di ausili sanitari per bagno assistito che possono favorire la persona nell’utilizzo dei servizi. Tra questi troviamo:
- l’installazione di opportuni corrimano che facilitino lo spostamento;
- l’installazione di un campanello d’emergenza in prossimità di vasca e tazza;
- l’utilizzo di rubinetti a leva ciclica e miscelatori termostatici;
- la preferenza di porte scorrevoli o con apertura esterna.
Oltre alle indicazioni tecniche utili in fase di progettazione e realizzazione di un bagno accessibile in un edificio di nuova costruzione, la normativa richiede di prestare attenzione all’installazione nei bagni preesistenti di tutti quegli strumenti che favoriscono l’accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie.
Parliamo, nello specifico, di ausili per bagno assistito e sanitari specifici, come quelli proposti da Linea Oceano.
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Per ovviare al difficoltoso spostamento tra WC e bidet, per esempio, un’alternativa è il Kit WC-Bidet elettronico, regolabile tramite telecomando.
Allo scopo di ridurre i rischi di scivolamento e favorire l’igiene completa delle persone con mobilità ridotta, invece, le vasche con sportello disponibili in 7 modelli personalizzabili rappresentano una soluzione alternativa e confortevole sia alle vasche tradizionali che alla doccia, assicurando autonomia e privacy a chi ne fa uso.
Infine, una vasta gamma di maniglioni di sostegno e corrimano completano l’arredamento di un bagno pratico, fruibile in completa sicurezza.
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